venerdì 29 ottobre 2010

Paolo Pellicciari interviene sui rallentatori di velocità.


Sig. Romualdo Paoletti,

Con sorpresa vengo a conoscenza che è ancora Assessore. Avevo sentito parlare di rimpasto, ma evidentemente la decisione ancora non è stata presa.

Trovo la Sua replica a proposito dei dossi pedonali fuori luogo ed inopportuna. Non mi risulta di aver criticato l’Amministrazione Comunale, ho solo cercato di trasferirvi la mia conoscenza sulla pericolosità degli attraversamenti pedonali. Con Lei avevo già affrontato il problema ma evidentemente sulle mie soluzioni non mi sono spiegato a sufficienza. Ho cercato di spiegare le problematiche relative alla mobilità dei mezzi addetti all’emergenza, ma evidentemente non è stato sufficiente .

Si informi sulla percentuale di mortalità stradale a causa dei passaggi pedonali. Si informi quanti neonati in carrozzina, quanti diversamente abili sulla sedia a rotelle e no, quanti anziani muoiono sulle strisce pedonali.

Una cosa Le avevo già spiegato e ho scritto. I veicoli vanno rallentati prima dei passaggi pedonali per consentire al conducente di poter arrestare il veicolo in spazi ridotti in casi di necessità.

Ma non è servito.

Leggiamo il codice.



Art. 179 (Art. 42 Cod. Str.) (5) (Rallentatori di velocita')

(( 1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata,

ovvero per una o piu' corsie nel senso di marcia interessato, si

possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti

da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio,

ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o

trattamento della superficie della pavimentazione. ))





4. Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore (( o

uguale )) ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali

evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione

di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli

(fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.



Nota: non è un provvedimento obbligatorio l’istallazione dei passaggi pedonali rialzati

Via Conti di Tuscolo: qui si che sarebbero necessari dei rallentatori di velocità !

IL codice determina anche l’altezza dei passaggi pedonali rialzati come
segue.

In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada
interessata hanno le seguenti dimensioni:

a) per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza

non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;

b) per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza

non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;

c) per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza

non inferiore (( a 120 cm )) e altezza non superiore a 7 cm.

L’Assessore Ciuccoli mi dice che l’atezzaa del dislivello della sede stradale è di 10 cm. Se cosi fosse l’altezza non è a norma.





I passaggi pedonali rialzati possono essere posti in opera solo su

strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences,
ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati.

Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di
soccorso o di pronto intervento.


Non so se Lei sa leggere, ma ho scritto di viabilità d’emergenza e di rallentamento preventivo dei veicoli. E ribadisco con forza la pericolosità dei passaggi pedonali in oggetto.

Secondo aspetto: il diritto stradale è una cosa seria. Ma molto più serio è il diritto dei cittadini alla sicurezza.

Tanto Le devo

Paolo Pellicciari

http://www.youreporter.it/video_Frascati_Via_Vittorio_Veneto_posa_in_opera_rallentatore_1

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