martedì 13 dicembre 2011

Sulla Mozione relativa alla nomina del Direttore Generale risponde il Cons. Mario Gori


Carissimo Angelo,
ho appena letto dal tuo blog che sei interessato a sapere il perché non ho sottoscritto anche io la mozione relativa alla " querelle" su la nomina del Direttore Generale del Comune di Frascati; La mia risposta alla tua domanda è molto semplice : nessuno dei quattro colleghi firmatari mi ha chiesto di condividere questa mozione. Personalmente l'ho letta soltanto pochi giorni fa quando mi sono stati notificati gli atti del prossimo Consiglio Comunale .


Non potendo ad oggi entrare nel merito della sostanza, perché prima voglio effettuare un doveroso approfondimento dal punto di vista legale per aver certezza di quanto sostengono i colleghi, mi voglio però soffermare su la forma adottata dai colleghi, ossia la redazione di una delibera di Giunta che annulli in forma di " autotutela " una precedente delibera di Giunta, non sia di competenza del Consiglio Comunale; infatti il T.U.E.L. distingue chiaramente le competenze dei tre diversi organi di governo del comune : Consiglio, Sindaco, Giunta


- Articolo 42 - Attribuzioni dei consigli.


1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.


2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:


a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(1) Lettera così modificata dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448. (2) Lettera così modificata dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 48

Competenze delle giunte.

1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.



Articolo 108

Direttore generale.



1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.


In pratica il Consiglio Comunale non può imporre ad un altro organo di governo di emettere una delibera la cui competenza sia esclusivamente propria dell' organo deputato : Giunta oppure Sindaco. A suffragio di questa mia tesi, cito il ricorso al TAR del Lazio presentato da due Consiglieri di minoranza dell' Assemblea Capitolina di Roma Capitale con il quale hanno richiesto l'annullamento della delibera di nomina della Giunta effettuata dal Sindaco Alemanno perché in contrasto con, a loro dire, con i dettami dello Statuto comunale relativamente alla rappresentanza di entrambi i sessi in Giunta; Quindi i colleghi, per far annullare una delibera di Giunta oppure un provvedimento del Sindaco avrebbero dovuto presentare un ricorso al Tar e non una Mozione al Consiglio Comunale, che quindi a mio giudizio è improponibile per difetto di competenza.


Mario Gori




Caro Mario,

la tua disamina è approfondita ma, a mio modestissimo avviso, non risponde al mio quesito. Non sono infatti in discussione i poteri dei vari organi istituzionali e la legittimità delle loro decisioni. Il nocciolo è altro.
E' legittima una nomina che non contenga i requisiti di legge ?

A ben leggere, la richiesta di convocazione di Consiglio comunale straordinario parla di " provvedimento in autotutela ". Certamente è da intendersi in " autotutela" della Giunta, ma io credo si debba intendere anche in "autotutela " dei partecipanti al consiglio comunale. O vogliamo ancora avallare l'ignoranza dei consiglieri su ciò che deliberano e su quanto accade intorno a loro ?

Quanto alla sostanza.........



E comunque grazie dell'attenzione verso di me e verso i lettori.

Angelo

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