mercoledì 22 febbraio 2012

Il testo della mozione presentata dai consiglieri Conte, Carboni, Privitera

Al Signor
Paolo Ciuffa
Presidente del Consiglio Comunale
di Frascati

e, p.c. Al Dottor
Stefano Di Tommaso
Sindaco di Frascati

All’Avvocato
Dott.Piero Iacono
Vice Sindaco di Frascati

All’Avvocato
Dott. Roberto Mastrosanti
Assessore al Comune di Frascati





Oggetto: MOZIONE URGENTE: art.14 RFCC, istituzione di una Commissione speciale conoscitiva sulla emissione degli avvisi di accertamento d’ufficio dell’ICI per l’anno d’imposta 2006, recapitati ai cittadini di Frascati nel 2012. Termini di prescrizione dei tributi locali.

In questi giorni dell’anno 2012 molti cittadini di Frascati stanno ricevendo avvisi di accertamento d’ufficio per l’anno d’imposta 2006 dell’ICI, a firma della dottoressa Eleonora Magnanimi, con indicata quale responsabile del procedimento la dottoressa Laura Moscarelli.
In molte missive il protocollo è composto da una doppia cifra frazionata, formata dal primo numero 12456, seguita da un’altra progressiva di quattro numeri. Secondo le prime notizie, gli avvisi di accertamento sono datati, per molti contribuenti, con il giorno 27 aprile 2011, che appare in evidente scollamento con l’invio delle raccomandate, che è stato effettuato, da riscontri diretti, incredibilmente a distanza di dieci mesi dalla protocollazione, per la precisione solo nel mese di febbraio 2012. Successivamente nelle missive viene riportata una tabella con gli importi esigibili calcolati al 9 dicembre 2011, anche questa datazione è di molto successiva a quella di protocollazione.
Altro elemento che appare molto controverso è letteralmente: “la possibilità di promuovere il riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, a mezzo di apposita istanza diretta a STS srl - Ufficio Riscossioni in Frascati, corredato della documentazione utile a definire la pratica”, la quale STS è solo una società delegata ai compiti di riscossione, ai sensi della determinazione dirigenziale n°1029 del 10 agosto 2010, e non ha competenze sul contenzioso che è proprio del SETTORE II - Bilancio e Patrimonio – diretto dalla citata dottoressa Magnanimi.
A complicare il quadro si aggiunge la possibilità di concordare appuntamenti telefonici presso gli uffici dell’STS, per solo otto ore settimanali complessive, per l’esibizione di documenti a discarico, che sotto altro profilo attribuiscono al cittadino contribuente l’onere della prova, ipotesi che contrasta col principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in altre parole che in via presuntiva fanno affiorare la possibilità che il lavoro di ricognizione condotto dagli uffici, per rideterminare l’ammontare dell’ICI 2006, possa contenere errori.
Per avere un quadro più chiaro delle possibili gravi discrasie evidenziate, è da considerare che la legge finanziaria del 2007, all’art.1 comma 171, dispone che “le norme si applicano anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”, ovvero al 1/1/07.

Pertanto a partire dall’1 gennaio 2007, relativamente alla:
1. rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
2. accertamento d’ufficio degli omessi versamenti;

gli Enti locali dovevano notificare al contribuente un apposito avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata, con avviso di ricevimento – a pena di decadenza –entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o si sarebbero dovuti effettuare.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97).

Quindi per un pagamento insufficiente dell’ICI effettuato nell’anno 2006 c’era tempo per l’invio di un avviso fino al 31 dicembre 2011.

Solo in assenza di dichiarazione, i termini si prorogano di un anno; per il 2006, quindi, sino al 31 dicembre 2012.
Dal momento in cui l’accertamento é divenuto “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso senza che venga effettuato il pagamento – od eventualmente un ricorso – il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo (cartella di pagamento) da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Un eventuale ricorso “sospende” il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.
La notifica dell’iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione, alla quale – in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini di 60 giorni – possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)
Dunque per i tributi locali (Ici, Tarsu, Imposta comunale sulla pubblicità’), cinque anni é l’attuale termine – massimo di decadenza – che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione (sentenza della Corte di Cassazione n°12263 del 25/05/2007).
Una eccezione è però rappresentata dalla cartella esattoriale emessa per la riscossione dei crediti erariali.
Secondo la Cassazione, infatti, i crediti erariali non possono considerarsi “prestazioni periodiche”.
In merito alla cartella esattoriale essa deve essere notificata entro termini ben precisi.
Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.
I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo. I termini di decadenza non possono essere né sospesi, nè interrotti.
Quale punto di orientamento sulla delicata e complessa tematica è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16099 del 2011 -Prescrizione quinquennale per la riscossione del credito da parte del Fisco-.

Nel caso in esame non appaiono chiari i passaggi temporali per l’accertamento e l’invio delle richieste degli importi dell’ICI anno 2006 e non si comprende come mai non siano state inviate le lettere ai contribuenti, con raccomandata R/R, entro il termine previsto del 31 dicembre 2011.
Non appare oltremodo chiaro quali siano stati i passaggi amministrativi effettuati dalle articolazioni comunali e dall’STS, che avrebbero causato i ritardi di notifica.
Per quanto precede, tenuto conto dell’ipotesi che si possano manifestare responsabilità personali e possibili danni di natura erariale, nel caso di non esigibilità del tributo in argomento, per la cennata decorrenza di termini e l’urgenza nel dover adottare provvedimenti di salvaguardia per le finanze del Comune di Frascati, si propone che il Consiglio comunale approvi all’unanimità la seguente

MOZIONE:

Si istituisce la Commissione speciale conoscitiva sulle procedure organizzative per l’invio delle cartelle ICI 2006, nell’ambito della 2a Commissione: PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, DECENTRAMENTO; PARTECIPAZIONI SOCIETARIE; PATRIMONIO E DEMANIO, SERVIZI CIMITERIALI.
Tale Commissione, data l’urgenza della problematica, avrà sessanta giorni di tempo per effettuare una completa ricognizione della documentazione e delle problematiche emergenti.
Al termine dei lavori la Commissione redigerà una relazione con proprie valutazioni da produrre in Consiglio Comunale.



Frascati, lì 21 febbraio 2012




I Consiglieri comunali


1 commento:

  1. Giancarlo22.2.12

    BRAVISSIMI !!!!!!!!! GRANDI !!!!!!!!!! GRAZIE!!!!!!!!

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