lunedì 17 agosto 2015

Il reato di false comunicazioni sociali e il FALSO IN ATTO PUBBLICO



PER NON DISTURBARE L' ELETTORE
TUTTO VA BENE MADAMA LA MARCHESA





Per la sussistenza del reato di false comunicazioni societarie è sufficiente indicare nella contabilità della società crediti o poste non veritiere, in modo da impedire di conoscere in tutta la sua realtà, l'effettiva condizione economica della società.
Il legislatore con la norma di cui all'art. 2621, n. 1 del codice civile, ha inteso assicurare il leale esercizio dell'attività economica.
Attività economica che può venire lesa, portando, con qualsiasi mezzo, a conoscenza dei soci, dei creditori presenti e futuri e, in genere, dei terzi interessati, fatti non corrispondenti alla reale gestione della società 1.
Ai fini dell'integrazione del delitto di false comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c., bisogna precisare che oltre ad indicare false condizioni economiche della società, attuando modifiche delle poste da indicare nell'attivo o nel passivo del bilancio, l'agente deve dolosamente modificare i risultati economici dell'esercizio.
In breve sintesi, in base all'art. 2424 c.c., si vuole evitare che con l'uso di dati contabili falsi si nascondono elementi rilevanti ai fini della «potenzialità» economica della società.
L'animus nocendi non è requisito necessario per configurare il dolo specifico nel reato di false comunicazioni sociali.
Infatti è sufficiente la previsione del danno da parte del reo per la consumazione del reato 2.
L'art. 2621 c.c., non richiede, né esplicitamente né implicitamente il dolo del danno, anche se non lo esclude, limitandosi ad usare l'avverbio «fraudolentemente».
Tale avverbio nel comune significato ed anche nella semiotica giuridica, sta a significare - proposito di frode - che è misto di inganno (animus decipiendi) e di intento di conseguire con questo un vantaggio (animus fruendi aliqua re), ma non anche di recare danno ad altri (animus nocendi).


Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

Gli artt. 476, 477 e 478 prevedono tra distinte fattispecie di falsificazione materiale ovvero contraffazione e alterazione commesse dal pubblico ufficiale, aventi a oggetto rispettivamente atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale

L'art. 479, punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri. L'art. 480 punisce invece il pubblico ufficiale che commetta la falsificazione ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative.



http://www.youreporter.it/video_FRASCATI_-_Il_Bilancio_fittizio_secondo_i_GATTOPARDI


http://www.youreporter.it/video_Ancora_VIRALI_SUL_BILANCIO_che_piacciono_ai_velletrani

Nessun commento:

Posta un commento