mercoledì 27 settembre 2017

PRE DISSESTO : ECCO COSA COMPORTA


LA STS TRASCINA NEL BARATRO IL COMUNE DI ITACSARF



Si discute a ITACSARF di questa possibilità prospettata dall' Assessore al Bilancio novello Claudio GORI

Il Sindaco ITNASOR-TSAM fortemente scalpita per allontanare da se il calice amaro. OVVIO ........ per 3 anni SUPERASSESSORE AL BILANCIO
in precedenza Presidente della STS MULTISERVIZI srl ora in liquidazione, nel disastro tuscolano ci sta dentro con tutte le scarpe.

Come lui ci stanno dentro molti degli attuali Dirigenti comunali, il Segretario Generale e compagnia cantando che nel quinDUCEnnio dei GATTOPARDI hanno messo insieme una mole abnorme di residui attivi ( nel circondario tutti i Comuni viaggiano sotto i 20 milioni di euro ) che con l'avvento del COMMISSARIO STRATIsferico hanno toccato la ragguardevole cifra monstre di 67 milioni di euro !

Il caos in questo disgraziato Comune è tale che qualcuno vocifera di un parere richiesto al Prefetto; in pratica non sanno che fare !

Qualcun altro parla addirittura del ritiro della discussione su alcuni punti all' odg ovvero ...... quando la toppa è peggio del buco !

Già ...... perchè sarebbe come l'asciugamano gettato sul ring dall' allenatore che vede il suo pugile bello e suonato !


IL GAGA' AVEVA DETTO AGLI AMICI



A ROBBE' NUN CE FA' RIDE

Arimetti i piedi a terra .... aritornite fra i mortali !


Al riguardo ........ nel 2012 ......



FISCO E CONTABILITA’ 

Pre-dissesto, più tempo per riequilibrare il bilancio Gli enti in pre-dissesto avranno a disposizione cinque anni per raggiungere l'equilibrio di bilancio. La manovra correttiva dei conti pubblici ha previsto che gli enti in pre-dissesto potranno usufruire di più tempo - cinque anni anziché tre -per raggiungere l'equilibrio di bilancio; questa novità riguarderà tutti i Comuni e non solo quelli con più di 20.000 abitanti. In pratica, viene modificato l'art. 259 del Testo unico degli enti locali, ossia la norma di favore sul riequilibrio di bilancio prevista per gli enti in cui la quadratura dei conti sia "significativamente" condizionata dal taglio del 20% dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione delle partecipate; per queste amministrazioni la nuova versione del Tuel prevede che l'equilibrio di bilancio possa essere raggiunto entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Altra novità riguarda la gestione dei residui negli enti in dissesto; in deroga all'art. 255, comma 10 del Tuel, secondo cui 
" non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata", la manovra, approvata la scorsa settimana dall'Esecutivo, prevede questa possibilità per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario. Le nuove misure si applicheranno ai Comuni e alle Province che delibereranno lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto, per i quali alla medesima data non sia ancora stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 
Fonte: Italia Oggi n. 92 del 19/04/2017 pag. 34 Autore: Francesco Cerisano 



Deliberazione n. 69/2013
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Ennio COLASANTI                         Presidente
Luisa D'EVOLI                              Consigliere (relatore)
Francesco BELSANTI                     Referendario
Claudio GUERRINI                         Referendario

Nell’adunanza del 30 agosto 2013 ha assunto la seguente deliberazione.
Vista le note del 7 maggio e del 6 agosto 2013 con le quali il Presidente della Provincia di Imperia ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 61 del 30 agosto 2013 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
Udito, nell’adunanza del 30 agosto 2013, il magistrato relatore Cons. Luisa D'Evoli;
PREMESSO:
Con istanza in data 7 maggio 2013, prot. 21759 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 39 del 13 maggio 2013 - assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 maggio 2013 con il n. 00002147- 13/05/2013-SC_LIG-T85-A - il Presidente della Provincia di Imperia ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL nelle ipotesi di predissesto finanziario determinato da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un bilancio previsione annuale e pluriennale.
Il quesito muove dalla circostanza che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012, nell’approvare le linee-guida indirizzate al Ministero dell’interno ai fini dell’attività istruttoria prevista dalla procedura diretta all’approvazione del piano di riequilibrio, ha affermato che “presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di legge”.
L’Amministrazione, che nel formulare il quesito ha comunque rappresentato di avere in data 30 aprile 2013 deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio, ritiene che quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie sia riferibile alle sole ipotesi di ricorso alla procedura di riequilibrio per situazioni di predissesto finanziario determinate da rischio di insolvenza dell’Ente, mentre non varrebbe per le ipotesi di predissesto finanziario determinate da rischio di incapacità funzionale dell’Ente.
L’Amministrazione ritiene, inoltre, che in ipotesi come queste, diversamente da quelle di predissesto finanziario determinate da rischio di insolvenza dell’Ente, la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione sospenda comunque i termini per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con successiva nota del 20 maggio 2013, l’Amministrazione, che nel quesito formulato aveva appunto anticipato di avere deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio, ha comunicato alla Sezione regionale di controllo per la Liguria e al Ministero dell’interno la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 aprile 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL.
Con nota del 26 luglio 2013, l’Amministrazione provinciale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Liguria il piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 24 del 19 luglio 2013.
Con successiva istanza in data 6 agosto 2013, prot. 37296, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 82 del 6 agosto 2013 - assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 12 agosto 2013 con il n. 00002906- 12/08/2013-SC_LIG-T85-A - il Presidente della Provincia di Imperia ha integrato l’originaria richiesta di parere in ordine alla possibilità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL nelle ipotesi di predissesto finanziario determinato da rischio di incapacità funzionale dell’Ente, chiedendo se il termine di 60 giorni di cui al comma 5 dell’art. 243-bis del TUEL per l’adozione del piano di riequilibrio sia da interpretare, nelle ipotesi di delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio dichiarata immediatamente eseguibile, come decorrente dalla data di adozione della delibera ovvero, come emergerebbe da un’interpretazione letterale, dalla data di esecutività della delibera.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
1. La richiesta di parere in epigrafe concerne due distinti quesiti correlati alla portata applicativa dell’art. 243-bis del TUEL che ha previsto per le ipotesi di predissesto finanziario negli enti locali la possibilità di adottare un piano di riequilibrio pluriennale.
Il primo quesito riguarda la possibilità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL nelle ipotesi di predissesto finanziario determinato da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e pluriennale.
Il secondo quesito attiene all’esatta interpretazione del comma 5 dell’art. 243-bis nella parte in cui prevede che il termine di 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio decorre dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio e in particolare alla decorrenza del termine dei 60 giorni in fattispecie nelle quali la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio contenga la clausola di immediata eseguibilità.
2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione.
La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza dei quesiti alla “materia della contabilità pubblica”, concernendo gli stessi l’esatta portata applicativa di norme sul dissesto finanziario degli enti locali direttamente correlate con gli equilibri di bilancio.
3. Nel merito, su entrambi i quesiti, occorre innanzitutto richiamare la disciplina recata dall’art. 243-bis del TUEL, introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Il comma 1 dell’art. 243-bis prevede che “i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo”.
Il successivo comma 2 prevede che “la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno”.
Il comma 5 prevede, infine, che “il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario”.
4. Ai sensi del comma 1 dell’art. 243-quater, la Sezione delle Autonomie della Corte ha approvato, con deliberazione n. 16 del 2012, le linee guida necessarie ad orientare i criteri dell’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell’apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno.
Nella delibera citata, la Sezione delle Autonomie, nel precisare che l’art. 243-bis, prevedendo un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, introduce una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in situazioni di dissesto finanziario, afferma che “presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di legge”, essendo “necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali”. Dal che, ad avviso della Sezione delle Autonomie, discenderebbe che “l’avvio della procedura non comporta la sospensione dei termini per la presentazione dei documenti contabili”, non essendo peraltro prevista al riguardo una norma espressa come quella dell’art. 248 del TUEL per l’ipotesi di dissesto.
5.1. Ritiene questa Sezione regionale di controllo, così come rappresentato dalla Provincia che ha formulato il quesito, che quanto affermato al riguardo dalla Sezione delle Autonomie sia riferibile alle sole ipotesi di ricorso alla procedura di riequilibrio per situazioni di predissesto finanziario determinate da rischio di insolvenza dell’Ente, mentre non varrebbe per le ipotesi di predissesto finanziario determinate da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e pluriennale.
Va da sé che l’ammissibilità di accedere alla procedura di riequilibrio in fattispecie come queste si configura evidentemente solo nelle ipotesi nelle quali l’insufficienza di risorse in conto competenza tale da determinare l’impossibilità di adottare un bilancio di previsione in pareggio non sia idonea a prefigurare le condizioni di squilibrio strutturale funzionale di cui all’art. 244 del TUEL ma sia correlata a situazioni di carattere straordinario che consentano in un arco pluriennale breve di riportare il bilancio in equilibrio.
5.2. Sul secondo quesito, e cioè su quello attinente alla decorrenza del termine dei 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio nelle fattispecie nelle quali la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio contenga la clausola di immediata eseguibilità, ritiene il Collegio, secondo anche quanto sostenuto dalla Provincia che ha formulato il quesito, che il comma 5 dell’art. 243-bis del TUEL non possa che essere interpretato in senso letterale e cioè nel senso che il termine di 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio decorre dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, anche quando la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata con la clausola di immediata eseguibilità. Trattandosi infatti di un termine perentorio, il dies a quo non può che essere oggettivo in base al principio della certezza del diritto, date le conseguenze previste dalla legge (inammissibilità della procedura di riequilibrio) in caso di mancato rispetto del predetto termine.
Vale peraltro osservare, come argomentato dalla Provincia, che l’esecutività del provvedimento amministrativo attiene alla fase necessaria del procedimento di “integrazione dell’efficacia” del provvedimento ed è un effetto che consegue, ope legis, alla pubblicazione del provvedimento secondo le modalità legali previste. La clausola di immediata eseguibilità, che può essere apposta al provvedimento in esito ad un apposito procedimento con voto qualificato dell’organo deliberante, non incide, invece, sul termine di esecutività della deliberazione, che rimane fissato dall’art. 134, comma 3, del TUEL.
6. Ritiene, comunque, la Sezione - incidendo i quesiti su profili che attengono ad indirizzi che la Sezione delle Autonomie ha deliberato nell’ambito della definizione delle linee guida dirette ad orientare i criteri dell’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell’apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno – di sottoporre alla valutazione del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie della Corte le seguenti questioni di massima,:
a) se, nelle ipotesi di predissesto finanziario determinato da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e pluriennale, sia possibile fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL e se in tal caso la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione sospenda comunque i termini per l’approvazione del bilancio di previsione;
b) se, nelle ipotesi di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio dichiarata immediatamente eseguibile, il termine dei 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell’art. 243-bis del TUEL decorra dalla data di esecutività ovvero dalla data di adozione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio.


P.Q.M.
la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria ritiene di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in ordine alla opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie della Corte questione di massima concernente i quesiti formulati dalla Provincia di Imperia.
Così deliberato in Genova, nell’adunanza del 30 agosto 2013.
    Il Relatore                                                         Il Presidente
   Luisa D’Evoli                                                     Ennio Colasanti                              


Depositata in Segreteria il 9 settembre 2013
Il Funzionario Preposto
(Dott. Michele Bartolotta)

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